Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

In questa pagina è possibile consultare i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività di tutti gli uffici dell'Università degli Studi Napoli Parthenope.

Riferimenti normativi: art. 31 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Contenuto inserito il 30-05-2022 aggiornato al 30-05-2022

ASSENZA DI RILIEVI CORTE DEI CONTI

ASSENZA DI RILIEVI - ANNO 2022

ASSENZA DI RILIEVI - ANNO 2021

Contenuto inserito il 13-04-2022 aggiornato al 23-05-2023

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