Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 individua l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione sul sito web istituzionale. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti, trasmettendoli contestualmente al richiedente, ovvero ne comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione. Qualora risultassero già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo indica al richiedente il relativo link.
Riferimenti normativi: art. 5 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
L’accesso civico generalizzato - FOIA (Freedom of Information Act) - è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, pubblici o privati. Lo scopo è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico. L’istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e non necessita di motivazione.
Se l’Ateneo individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5-bis comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione degli stessi. Decorso tale termine, l’Ateneo, accertata la ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta. Salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ateneo può accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione dei controinteressati; in tal caso, dà comunicazione dell’avvenuto accoglimento ai controinteressati e, non prima di quindici giorni dalla ricezione di detta comunicazione, trasmette all’istante i dati e i documenti richiesti.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell’Ateneo o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’istante può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI ESERCIZIO
- FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
- FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI
- RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (C.D. FOIA)
- FAC SIMILE RICHIESTA DI RIESAME DEL RICHIEDENTE RELATIVA ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
- FAC SIMILE RICHIESTA OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
- FAC SIMILE RICHIESTA DI RIESAME DEL CONTROINTERESSATO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Registro delle richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 - II semestre 2022
Registro delle richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 - I semestre 2022
Registro delle richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 - II semestre 2021