Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Con cadenza annuale in questa pagina sono pubblicati gli indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture nonché, come sancito dal D.Lgs. 97/2016, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ai sensi del citato art. 33, i dati sopra riportati vengono pubblicati anche con cadenza trimestrale, con titolo: "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Riferimenti normativi: art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Contenuto inserito il 30-05-2022 aggiornato al 30-05-2022