Servizi erogati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
A questa voce viene pubblicata la Carta dei Servizi contenente gli standard di qualità dei servizi erogati, i costi contabilizzati e il loro relativo andamento nel tempo.
Riferimenti normativi: artt. 10 e 32 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.