Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

La Carta dei Servizi, istituita con la Legge n. 273/1995, è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale l’Ente dichiara i livelli di servizio che intende garantire.

Riferimenti normativi: art. 32 c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Contenuto inserito il 30-05-2022 aggiornato al 30-05-2022